Superbonus 110%: abolire la doppia conformità per la sanatoria edilizia? - TOTAL DOMUS | Progettazione e ristrutturazione case Rimini, San Marino, Pesaro, Cesena

Superbonus 110%: abolire la doppia conformità per la sanatoria edilizia?

L’utilizzo delle detrazioni fiscali per la realizzazione di un intervento edilizio si è sempre scontrata sulla necessità di conformità urbanistica-edilizia dell’immobile sul quale intervenire.

Le detrazioni fiscali e la “consapevolezza” dei contribuenti

Una necessità che in realtà si è sempre scontrata sull’assenza di conoscenza da parte dei contribuenti ma spesso anche degli stessi tecnici o delle imprese. Alzi la mano chi prima del 2020 ha mai sentito un fornitore di infissi affermare: “lo sconto in fattura non lo posso fare perché l’abitazione è piena di abusi”.

Credo nessuno. Nonostante l’art. 49 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) parli chiaramente affermando che qualsiasi detrazione fiscale può essere fruita solo e soltanto nel caso di legittimità urbanistica-edilizia dell’immobile.

La consapevolezza di questa disposizione, poi, non si è mai neanche scontrata con controlli, sanzioni o una giurisprudenza che abbia fatto davvero scuola. Ma in fondo a pensarci bene, prima dell’avvento del sismabonus (la prima vera detrazione fiscale “importante”), stavamo parlando di piccoli importi e piccole detrazioni.

Con l’avvento del sismabonus prima (2017) e del superbonus dopo (2020) le cose sono cominciate a cambiare. Da una parte è cresciuta l’”attenzione” dei professionisti verso lo stato di legittimità degli immobili e dall’altro è venuta fuori la consapevolezza che nel caso qualcosa vada storta, a rimetterci sarà sempre il contribuente. E su questo argomento pochi giorni fa ho scritto una riflessione/analisi delle responsabilità del committente anche nel caso di sconto in fattura o cessione del credito.

Il superbonus e gli abusi edilizi

Ma torniamo al discorso sulla conformità urbanistica-edilizia. Esistono situazioni, contemplate nel Testo Unico Edilizia, che in realtà non dovrebbero essere annoverate nella categoria “abuso edilizio”. Pensiamo, ad esempio, alle opere interne. Nel caso di modifica interna oggi la norma consente l’utilizzo della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e nel caso i lavori siano già stati realizzati della CILA tardiva con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro…

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