Superbonus 110%: niente doppia conformità urbanistica senza doppia conformità sismica! Cosa significa? - TOTAL DOMUS | Progettazione e ristrutturazione case Rimini, San Marino, Pesaro, Cesena

Superbonus 110%: niente doppia conformità urbanistica senza doppia conformità sismica! Cosa significa?

La nuova sentenza del Tar Molise attiene al principio della doppia conformità sismica, senza sussistenza della quale non può essere rilasciata una sanatoria edilizia comunale ex art.36 del Testo Unico Edilizia.

In realtà il principio era già stato fissato dalla Corte Costituzionale nel lontano 2013, ma tanti – forse troppi – lo ignorano (o fanno finta di esserselo dimenticati?)

Doppia conformità urbanistica collegata alla doppia conformità sismica

Il rispetto delle norme vigenti all’epoca dell’abuso e all’istanza di accertamento vale anche per le opere antisismiche. Per cui, ipotizzando che si sia chiesto un accertamento di doppia conformità per beneficiare, ad esempio, del Superbonus 110%, se non c’era anche la doppia conformità sismica, non se ne fa niente.

Ciò che avete letto sopra si evince dal contenuto dell’importante sentenza 169/2021 del Tar Molise – per la cui segnalazione si ringrazia l’Ing. Mauro Federici – dove si ribadisce ancora una volta un principio in realtà già fissato dalla Corte Costituzionale (101/2013), quello della doppia conformità sismica senza la quale sussistenza e contemporaneità, una sanatoria edilizia comunale ex art. 36 dpr 380/2001 non può essere rilasciata dal Comune.

Nello specifico si tratta – dal punto 10.1) – del caso di una sanatoria ex art. 36 cit. rilasciata, ma subordinata alla presentazione della verifica sismica dell’abuso sanato presso l’ufficio regionale (cd. Genio civile).

Il “genio civile” adito rilasciava sull’opera abusiva in regime di art.36 cit. un parere condizionato ad esecuzione di vari interventi strutturali conformanti. L’agente quindi tornava al Comune per richiedere il permesso ad eseguire gli interventi strutturali conformanti di adeguamento sismico ordinati dal genio civile. Il Comune rilasciava il titolo aderendo alle richieste del Genio civile.

Il Tar, nel punto sopracitato, afferma che la regolarità sismica afferisce, in genere, anche alla sanatoria ex art. 36, nel senso che non sono ammissibili interventi di conformazione da eseguirsi per ottenere anche la sanatoria edilizia. Lo fa richiamando la sentenza 101/2013 della Corte Costituzionale sulla c.d. “doppia conformità strutturale” che deve sussistere per ottenersi la doppia conformità edilizia.

Viene quindi accolto il ricorso e annullata la sanatoria edilizia da eseguirsi con interventi di adeguamento sismico.

 

Superbonus 110%: niente doppia conformità urbanistica senza doppia conformità sismica! Cosa significa?

L’accertamento di conformità e la doppia conformità delle opere strutturali.
Vediamo quindi di riepilogare le regole. Perché qui, il TAR Molise, di fatto conferma che il principio di doppia conformità nelle istanza di sanatoria edilizia presentate ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01 si estende anche alle opere strutturali e antisismiche.

Dagli atti di causa – si legge nella sentenza, che ovviamente alleghiamo in fondo – emerge chiaramente che l’intervento sanato con il permesso di costruire non fosse conforme alle norme tecniche costruttive di cui al DM 14 gennaio 2008, cioè le ‘vecchie’ NTC – norme tecniche costruzioni (tant’è che si è ravvisata la necessità di procedere ad interventi di messa in sicurezza sismica del fabbricato), con conseguente violazione dell’art.36 del TUED, il quale subordina il rilascio della sanatoria alla condizione che l’opera fosse conforme alle norme edilizie sia al tempo della realizzazione dell’intervento, sia a quello della richiesta dell’accertamento sanante.

Né può assumere rilievo la circostanza che una conformità alle norme antisismiche sia stata comunque conseguita, di fatto, a seguito dell’esecuzione degli interventi richiesti dalla Regione…

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